Art. 4.
(Idoneità degli uffici
alla registrazione sonora).

      1. A garanzia del contenuto e del corretto svolgimento della assunzione del mezzo di prova, il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato deve essere in grado di effettuare nella sede del proprio ufficio, la registrazione sonora dell'atto, avendo cura di mantenere in perfetta efficienza un impianto o un apparecchio di registrazione sonora.